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Contratti bancari, commissioni di massimo scoperto

Contratti bancari, commissioni di massimo scoperto

Con riferimento agli interventi legislativi recentemente adottati dal Governo (Decreto Anti-Crisi e Manovra Estiva) ai fini di abrogare la Commissione di Massimo Scoperto (CMS), ed alle conseguenti decisioni da parte delle banche di introdurre, di fatto in sua sostituzione, un corrispettivo “omnicomprensivo”, siamo con la presente ad informarVi di quanto segue.

Dopo le innumerevoli battaglie giudiziarie, in parte concluse in favore della illegittimità della Commissione Massimo Scoperto, il Governo prima, con il Decreto Anti-Crisi (D.L. 185/2008), ed il Parlamento poi, con la Legge di conversione L. 2/2009, hanno disposto che sono nulle le clausole che prevedono una remunerazione alla banca per la messa a disposizione di fondi al correntista, indipendentemente dall’effettivo prelevamento e dall’effettiva durata dell’uso da parte del cliente e che la Commissione di Massimo Scoperto, se prevista contrattualmente, potrà essere applicata solo in caso di un saldo negativo di trenta giorni, e non più anche nel caso di un solo giorno di “rosso” in conto. In un primo tempo entro giugno, e poi, a seguito del “Decreto Estate” entro agosto, gli Istituti di Credito dovevano adeguarsi alla nuova normativa e soprattutto adeguare i contratti di fido con i propri correntisti.
La sopracitata “Manovra Estiva o Decreto Estate” ha inoltre previsto che a decorrere dal 5 agosto 2009, l’ammontare del corrispettivo omnicomprensivo per la messa a disposizione delle somme, non può superare lo 0,5% trimestrale (2% annuo) dell’importo dell’affidamento, a pena di nullità.

Tutto ciò premesso, Vi invitiamo a voler verificare le comunicazioni, nonché gli estratti conto ricevuti negli ultimi tempi dalle Banche.

In questi giorni ai correntisti bancari stanno arrivando o delle lettere che avvisano sulla modifica di alcune condizioni, così come previsto dalla Legge 2/2009 (art. 2 bis), oppure i correntisti possono ritrovarsi addebitate sull’estratto conto del 30 settembre 2009, delle somme a titolo di:

  • “commissione di scoperto di conto” (CSC)
  • “commissione disponibilità immediata fondi”
  • “commissione disponibilità fondi”
  • “commissione massimo scoperto (CMS) e/o commissione omnicomprensiva disponibilità somme”.


Con l’occasione Vi segnaliamo che per le modifiche unilaterali ai contratti di finanziamento proposte dalla Banca, il cliente ha diritto di recesso dal contratto, senza spese a suo carico.
Rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo i migliori saluti.

Coges Consult srl
Laura Pedrotti

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